<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gruppo Santa Fe &#187; firme mail</title>
	<atom:link href="http://www.grupposantafe.it/blog/tag/firme-mail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grupposantafe.it/blog</link>
	<description>Un cuore che batte</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:13:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nuovo obbligo di legge: indicazioni negli atti e nella corrispondenza</title>
		<link>http://www.grupposantafe.it/blog/2009/10/23/nuovo-obbligo-di-legge-indicazioni-negli-atti-e-nella-corrispondenza/</link>
		<comments>http://www.grupposantafe.it/blog/2009/10/23/nuovo-obbligo-di-legge-indicazioni-negli-atti-e-nella-corrispondenza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 16:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni importanti]]></category>
		<category><![CDATA[firme mail]]></category>
		<category><![CDATA[linea amica]]></category>
		<category><![CDATA[obblighi]]></category>
		<category><![CDATA[sito aziendale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santfe.com/blog/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Riceviamo un avviso dal nostro commercialista che pone alla nostra attenzione l’entrata in vigore della legge n. 88 del 7 luglio 2009 impone alcuni obblighi per le società con obbligo di iscrizione al registro delle imprese (come recepimento di una direttiva europea 2003/58/CE 15 luglio 2003 sui requisiti di pubblicità di alcuni tipi di società). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riceviamo <strong>un avviso</strong> dal nostro commercialista che pone alla nostra attenzione l’entrata in vigore della legge n. 88 del 7 luglio 2009 impone alcuni obblighi per le società con <strong>obbligo di iscrizione al registro delle imprese</strong> (come recepimento di una direttiva europea 2003/58/CE 15 luglio 2003 sui requisiti di pubblicità di alcuni tipi di società).<br />
<strong>PANICO, nuova legge, nuovo casino.<span id="more-502"></span></strong></p>
<p>L&#8217;articolo 42 modifica gli <strong>articoli 2250</strong> e <strong>2630</strong> del <strong>codice civile </strong>come segue:</p>
<blockquote><p><strong>Art. 2250.<br />
Indicazione negli atti e nella corrispondenza.</strong><br />
Negli <strong>atti </strong>e nella <strong>corrispondenza </strong>delle società soggette all&#8217;obbligo dell&#8217;iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati <strong>la sede della società</strong> e <strong>l&#8217;ufficio del registro delle imprese</strong> presso il quale questa è iscritta e il <strong>numero d&#8217;iscrizione</strong>.</p>
<p><strong>Il capitale delle società</strong> per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza <strong>indicato </strong>secondo la <strong>somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall&#8217;ultimo bilancio</strong>.</p>
<p><strong>Dopo lo scioglimento delle società</strong> previste dal primo comma deve essere espressamente <strong>indicato </strong>negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.</p>
<p>Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato<strong> se queste hanno un unico socio</strong>.</p>
<p>[<em>omissis</em>]</p>
<p>[<em>omissis</em>]</p>
<p>[<em>omissis</em>]</p></blockquote>
<p><em>Nota: i tipi di società son Spa (capo V ), Sapa (capo VI) e Srl (capo VII)</em></p>
<blockquote><p><strong>Art. 2630.<br />
Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi.</strong></p>
<p><strong>Chiunque</strong>, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero <strong>omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica</strong> le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma,  è <strong>punito </strong>con la <strong>sanzione amministrativa pecuniaria </strong>da <strong>206 euro</strong> a <strong>2.065 euro</strong>.</p></blockquote>
<p>In pratica per tutte le società di capitali (<a title="Wikipedia - Società per azioni (Spa)" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_per_azioni" target="_blank">Società per azioni</a>, <a title="Wikipedpia - Società in accomandita per azioni (Sapa)" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_in_accomandita_per_azioni" target="_blank">Società in accomandita</a> e <a title="Wikipedia - Società a responsabilità limitata (Srl)" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_a_responsabilit%C3%A0_limitata" target="_blank">Società a Responsabilità Limitata</a>) è fatto obbligo indicare, in tutti gli atti e nella corrispondenza:</p>
<ul>
<li>la sede della società</li>
<li>il numero e luogo del Registro delle imprese ove la società è iscritta;</li>
<li>il capitale sociale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio;</li>
<li>lo stato di liquidazione della società a seguito dello scioglimento (se applicabile)</li>
<li>lo stato di società con socio unico (se applicabile)</li>
</ul>
<p>A prima vista non dovrebbero esserci tanti problemi: si tratta di mettere un elenco di dati sugli atti, sulla corrispondenza e nella rete telematica.</p>
<p><strong>Ma.</strong></p>
<ul>
<li>Cosa sono gli atti?</li>
<li>Cos&#8217;è la corrispondenza?</li>
<li>E la rete telematica?</li>
</ul>
<p>Aspettate, riformulo:</p>
<ul>
<li>Cosa sono gli atti <strong>per il legislatore</strong>?</li>
<li>Cos&#8217;è la corrispondenza <strong>per il legislatore</strong>?</li>
<li>Cos&#8217;e la rete telematica <strong>per il legislatore</strong>?</li>
</ul>
<p>Qui nascono i problemi.</p>
<p>A voler interpretare questa bella cosa qui, si potrebbe desumere che su:</p>
<ul>
<li>preventivi</li>
<li>fatture</li>
<li>documenti di trasporto</li>
<li>conferme d&#8217;ordine</li>
<li>e vari documenti simili</li>
</ul>
<p>è fatto obbligo inserire tutta la pappardella di quanto scritto.</p>
<p>Ma la <strong>corrispondenza</strong>? Tutte le lettere? Devo aggiungere tutta la lista dei dati?</p>
<p>Direte: poco male, basta inserire nel modello di stampa dei documenti del programma di contabilità un paio di righe in più, nel <a title="Wikipedia - Modello dot Microsoft Word" href="http://it.wikipedia.org/wiki/.dot" target="_blank">modello dot</a> aggiungere una casella di testo&#8230;</p>
<p>E la<strong> rete telematica</strong>? Il mio sito web, va bene, una piccola modifica, ma se la mia azienda fosse presente su un paio di social network? Il rimando al mio sito è sufficiente? E ancora: le mail non sono nella rete telematica? Tra l&#8217;altro sono pure corrispondenza. Quindi mi troverò ad inviare delle mail del tipo:</p>
<blockquote><p>Confermo per domani alle 15.00</p>
<p>Matteo Miotto<br />
account<br />
mail@santfe.com</p>
<p>Santa Fe Srl<br />
Via Steffani, 15/a &#8211; 31100 Treviso<br />
Tel: +39 0422 540586<br />
Fax: +39 0422 546248<br />
<a href="mailto:info@santfe.com">info@santfe.com</a><br />
P.iva e Cod. Fisc: 03379470267<br />
Registro imprese Treviso n. 267842<br />
Capitale sociale € 15.600,00 i.v.</p></blockquote>
<p>E poi il dubbio. Ma il <strong>catalogo </strong>è considerabile come corrispondenza? I <strong>biglietti da visita</strong>? Le buste, volantini, brochure, dépliant&#8230; Panico, panico e panico! Che poi tra l&#8217;altro se vengono considerati tali dovrei ristampare tutto ogni volta che mi cambia il bilancio! Vabbè, io il bilancio non lo cambio&#8230;</p>
<p>Calma. Chiediamo al commercialista. Lui sa! E la risposta è che secondo lui bisogna scrivere tutto ovunque. Ma siamo sicuri? Io ho dei dubbi a riguardo. Nono, se l&#8217;ha detto lui&#8230; si ma non è avvocato. Si ma lui segue queste cose&#8230;</p>
<p>STOP.</p>
<p>Esiste un servizio che si chiama <a title="Linea Amica - La pubblica amministrazione che ti ascolta" href="http://www.lineaamica.gov.it/" target="_blank">Linea Amica</a>, il simpatico servizio che ti permette di chiedere qualcosa a qualcuno (tra l&#8217;altro guardate la favicon del sito e ditemi se non è identica all&#8217;icona dell&#8217;AVG&#8230;).</p>
<p>Comunque telefono e mi assicurano che passeranno la pratica ad un consulente competente in materia. Tra me e me penso che probabilmente moriremo con quel dubbio! Ma devo ricredermi: linea amica<strong> funziona!!!</strong></p>
<p>E maledetta quella volta!</p>
<p>Vi faccio un piccolo <strong>riassuntino </strong>per punti di quanto ho scatenato con la mia richiesta: devo mettere tutti i dati anche sul biglietto da visita? La Ragazza che ha adottato la mia causa si è messa in moto e mi chiama ad ogni piccolo passo verso la risposta.</p>
<ol>
<li>La prima camera di commercio ad aver espresso qualcosa di chiaro (mi pare Firenze, ma non ho tempo di controllare) ha confermato che si tratta solo di un&#8217;interpretazione e che non esiste nessuna nota interpretativa ufficiale a riguardo.</li>
<li>La ragazza si è messa in contatto con il <strong>ministero dello sviluppo economico</strong>, riuscendo a contattare il responsabile per i registri delle imprese, il quale ha concesso un appuntamento telefonico per il giorno successivo per dare una risposta al quesito.</li>
<li>L&#8217;appuntamento telefonico è slittato di 24 ore, ma la risposta è arrivata: noi siamo competenti solo per quanto riguarda le comunicazione che dalle aziende arrivano alla P.A.</li>
<li>La ragazza mi ha chiamato sconsolata avvisandomi che da lunedì proverà due strade contemporaneamente: il ministero di grazia e giustizia e il garante della privacy.</li>
<li>A quanto pare nemmeno il <strong>ministero di grazia e giustizia</strong> è competente in materia, ma pare che sia interpretazione comune ma non ufficiale che nei biglietti da visita e nelle comunicazioni &#8220;pubblicitarie&#8221; non si renda necessario inserire tutti quei dati.</li>
</ol>
<p>A questo punto, appena saprò qualcosa, vi farò sapere. Nel frattempo cambiate la <strong>firma delle email</strong> e <strong>inserite i dati nel sito</strong>!!!</p>
<p>Se avete note appunti, se siete avvocati, se&#8230; insomma commentate che cerchiamo di capire insieme!</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.grupposantafe.it/blog/2009/10/23/nuovo-obbligo-di-legge-indicazioni-negli-atti-e-nella-corrispondenza/">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupposantafe.it/blog/2009/10/23/nuovo-obbligo-di-legge-indicazioni-negli-atti-e-nella-corrispondenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>404</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

